Il Codice civile prevede che le parti comuni di un condominio possono essere utilizzate da tutti, purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri di utilizzarle a loro volta “secondo il loro diritto” (art. 1121). Questo vale anche per l’uso dell’ascensore.
Il d.p.r. n. 162/99 disciplina l’utilizzo degli ascensori e, all’art. 17, vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata”, ma non si esprime con riferimento agli animali.
In assenza di una norma specifica, alcuni Tribunali si sono espressi in merito a cause inerenti al divieto di portare animali in ascensore, contenuto nei regolamenti condominiali con posizioni discordanti tra loro. La questione resta, pertanto, aperta.
Certo è che al proprietario di un cane si dovrebbe richiedere di evitare che il suo animale pregiudichi la condizione dell’ascensore stesso e di rispettare l’eventuale presenza di altre persone, che non gradiscano utilizzarlo insieme all’animale.
Né del resto si potrebbe imporre ai condomini di piani alti o anziani o con difficoltà motorie l’uso delle scale in presenza di un animale domestico.
Pertanto, in attesa di una norma dirimente o almeno di una pronuncia di legittimità della Corte di Cassazione, si può concludere che l’applicazione delle regole di civile convivenza dovrebbe essere sufficiente a garantire l’uso dell’ascensore da parte di tutti, analogamente all’utilizzo delle altre parti comuni di un condominio.
Deve però anche essere precisato che non può in alcun modo essere vietato l’utilizzo dell’ascensore al non vedente accompagnato dal proprio cane guida, essendo stabilito per legge il diritto al libero accesso di questi animali a tutte le strutture e pertinenze relative.