La Legge di Bilancio 2021 introduce novità per le famiglie e per coloro che diverranno genitori nel corso dell’anno 2021. Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è prevista la corresponsione dell’assegno di natalità (Bonus Bebè).

Tale assegno, a seguito di presentazione della domanda da parte del genitore, è erogato direttamente dall’INPS su base mensile e decorre dal mese di nascita o di adozione e fino all’anno di età del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito percepito nell’anno.

L’importo dell’assegno varia in base al reddito rilevato dall’ISEE, nello specifico esso sarà di:

  • 1.920 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE no superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro;
  • 960 euro, se il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore dell’ISEE superiore ai 40.000 euro.

Inoltre, sempre per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è prevista la proroga del congedo di paternità obbligatorio, che è erogato per 10 giorni.

Il congedo è rimborsato totalmente dall’INPS e deve essere fruito, anche in modo non continuativo, dal padre lavoratore dipendente entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio.

Si tratta di un ulteriore estensione dei giorni spettanti rispetto agli anni precedenti; Infatti tale bonus nei precedenti anni era previsto di 7 giorni nel 2020, e di 5 giorni nell’anno 2019 .

Come negli anni precedenti è data la possibilità di fruire al padre di un ulteriore giorno di congedo facoltativo da godere alternativamente alla madre. In questo caso sarà decurtata una giornata di astensione obbligatoria della madre.