A livello nazionale, l’accesso ai cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è attualmente disciplinato dal Regolamento di Polizia Veterinaria, che prevede “l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico”.
Con leggi regionali o con i regolamenti comunali si possono stabilire ulteriori norme, specifiche sulle modalità di accesso e permanenza con il cane nelle zone a verde pubblico.
Utilizzando questa facoltà, molti Comuni hanno adottato provvedimenti restrittivi, in genere motivandoli con la necessità di evitare il rischio che la presenza dei cani possa creare problemi di natura igienico/sanitaria e con lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, che frequentano abitualmente tali luoghi, per via di possibili aggressioni.
I Tribunali Amministrativi si sono orientati nel senso di annullare le ordinanze comunali che vietavano l’accesso ai parchi da parte dei cani
E questo orientamento giurisprudenziale ha iniziato a trovare applicazione anche nei processi civili; si sostiene infatti che igiene, sanità e incolumità pubblica possono essere fatte rispettare mediante i divieti e le sanzioni già previsti dalla legislazione vigente, quali l’obbligo del guinzaglio e di raccolta delle deiezioni, senza ulteriore necessità di limitare a priori la libertà di movimento dei proprietari e dei detentori degli animali d’affezione.Quindi, sì all’obbligo di custodire i cani (con guinzaglio ed eventualmente museruola) e di rimuovere le deiezioni, nelle aree pubbliche; no al divieto assoluto di introdurre cani nelle aree destinate a verde pubblico.